Anche i Tribunali di Trento e Treviso bloccano le frodi in materia di garanzia assicurativa “sospensione patente di guida”

Anche i Tribunali di Trento e Treviso bloccano le frodi in materia di garanzia assicurativa “sospensione patente di guida”
12 Settembre 2016: Anche i Tribunali di Trento e Treviso bloccano le frodi in materia di garanzia assicurativa “sospensione patente di guida” 12 Settembre 2016

Dopo quello di Venezia (sentenza n. 2010/2015, già pubblicata sul nostro Sito), anche i Tribunali civili di Trento e di Treviso respingono le domande di due aziende che avevano stipulato plurime garanzie assicurative per il rischio della sospensione delle patenti di guida dei loro dipendenti, senza comunicare a ciascuno degli assicuratori interessati la sussistenza delle altre garanzie pattuite per il medesimo rischio, con ciò contravvenendo a quanto prescritto dall’art. 1910 c.c.. Sia la sentenza n. 221/2016 del Tribunale di Trento che quella n. 100/2016 del Tribunale di Treviso hanno, infatti, ritenuto che tale omissione fosse dolosa. Nel primo caso il fatto che la patente di un dipendente fosse stata assicurata presso tre assicuratori diversi con polizze concluse nello stesso periodo (marzo 2013) e che poi il “sinistro” verificatosi (sospensione della patente per sei mesi in relazione all’accertata violazione del limite di velocità di ben 77 km/h) fosse stata denunciata a ciascuno di essi senza palesare l’esistenza delle altre garanzie ha indotto il Tribunale a ritenere  la natura dolosa dell’omissione. Non diversamente, nel secondo questa stessa conclusione è stata raggiunta per il fatto che l’azienda assicurata aveva stipulato due diverse polizze nello stesso giorno, omettendo di darne comunicazione ai due assicuratori interessati (in questo caso il limite di velocità era stato superato di 78 km/h). Entrambe le sentenze, una volta accertata l’anzidetta omissione e dichiarata la perdita del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, si sono esentate da esaminare le ulteriori eccezioni sollevate dagli assicuratori convenuti che, in ambedue  i casi, avevano fra l’altro eccepito il dolo del titolare della patente di guida (altra causa di perdita dell’indennizzo prevista dai patti contrattuali) sulla base di numerose circostanze di fatto. Queste ultime, in realtà, inducevano ad inquadrare i due episodi nel fenomeno delle “frodi dell’autovelox” ormai da tempo radicate nel Nordest: un gruppo di piccole aziende (ditte individuali, società di persone o a responsabilità limitata), a volte costituite appositamente, com’è dimostrato dal fatto che una volta conseguito il loro scopo vengono messe il liquidazione, assumono (per lo più fittiziamente) la stessa persona (ciascuna con un rapporto part-time). Esse si presentano poi a vari assicuratori (3, 4, 5), dichiarando che il dipendente in questione esercita mansioni per le quali è indispensabile l’uso di un veicolo a motore, e si assicurano per il rischio che gli venga sospesa la patente di guida. Immancabilmente, dopo poche settimane, il titolare della patente assicurata sfreccia davanti all’autovelox ad un velocità sconsiderata (il comma 9-bis dell’art. 142 c.d.s. infatti prevede la sanzione della sospensione della patente per un minimo di sei mesi solo per chi superi il limite di oltre 60 km/h) ed inevitabilmente si vede sospendere la patente dal Prefetto. In tal modo ciascuno dei “datori di lavoro” del titolare della patente ha diritto ad un indennizzo variabile da 18.000 a 36.000 euro (a seconda del capitale assicurato dalle varie polizze) da ognuno degli assicuratori. Il risultato è tutt’altro che trascurabile. Infatti, ipotizzando che quattro aziende diverse assicurino la stessa patente ciascuna presso quattro Compagnie differenti, pattuendo ogni volta un indennizzo di 36.000 euro, la sospensione di una sola patente garantisce un ricavo di 576.000,00 euro…

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